Il D.P.R. 59 del 13 Marzo 2013 disciplina l’autorizzazione unica ambientale che va a sostituirsi ai seguenti titoli abilitativi al cui rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento sono assoggettati i gestori di impianti:
- Autorizzazione agli scarichi (Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152), e in particolare:
- autorizzazione agli scarichi idrici in corpo idrico superficiale
- autorizzazione agli scarichi idrici in pubblica fognatura
- autorizzazione agli scarichi idrici su suolo o in sottosuolo
- Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (articolo 9 del Decreto Legislativo 27/01/1992, n. 99)
- Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera (articolo 269 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152)
- Autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera (articolo 272 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152)
- Comunicazione o nulla osta previsti in materia di inquinamento acustico (articolo 8, comma 4 e comma 6 della Legge 26/10/1995, n. 447)
- Comunicazioni in materia di rifiuti per l’esercizio in procedura semplificata di operazioni di auto smaltimento di rifiuti non pericolosi (articolo 215 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152) e di recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolosi (articolo 216 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152)
- Comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (articolo 112 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152).
Il provvedimento è rilasciato dall’autorità competente attraverso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) su richiesta del gestore degli impianti.
La domanda viene presentata tramite apposito modello (adottato con D.P.C.M. 8 maggio 2015) che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale, cui sono assoggettati gli impianti. La durata dell’autorizzazione vale 15 anni a partire dal rilascio.
Ambito di applicazione della AUA
Il Regolamento che ha previsto l’Autorizzazione Unica Ambientale si applica alle PMI e cioè alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese che è costituita da imprese che:
- Hanno meno di 250 occupati
- Hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro
e a tutti gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale.