ISO 14001:2015

Risorse, strumenti e materiale didattico per sistemi di gestione ambientali ISO 14001:2015

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I nuovi ecoreati

Il recepimento della direttiva 2008/99/CE in Italia è avvenuto con la legge 22 maggio 2015, n. 68, che ha introdotto nel codice penale, con il nuovo Titolo VI-bis “Dei delitti contro l’ambiente”, cinque delitti:

  • Inquinamento ambientale: punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili di una risorsa ambientale (acqua, aria, suolo, sottosuolo), di un ecosistema, della biodiversità, della flora e della fauna
  • Disastro ambientale: punisce più gravemente chiunque provochi l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema, irreversibile o comunque difficilmente eliminabile, ovvero offenda la pubblica incolumità
  • Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività: punisce molteplici condotte (cessione, acquisto, ricezione, detenzione, importazione, esportazione, trasporto, abbandono, ecc.) aventi ad oggetto tale materiale
  • Impedimento del controllo: si realizza negando o ostacolando l’accesso ai luoghi agli organi di vigilanza e controllo, ovvero mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, comportamenti tutti finalizzati ad intralciare, eludere o impedire l’attività istituzionale di accertamento di responsabilità in materia ambientale
  • Omessa bonifica: a carico di chi, essendovi obbligato per legge, “non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi”.

L’intervento legislativo del 2015, ha aumentato in maniera significativa le pene detentive portando a 15 anni quella per il delitto di disastro ambientale e contempla la pena accessoria della incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i soggetti dichiarati colpevoli per ciascuno dei nuovi reati ambientali.

Kit Documentale Procedure ISO 14001:2015

Il legislatore disciplina, inoltre, la confisca obbligatoria, anche per equivalente, “delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commetterlo, salvo che appartengano a persone estranee al reato”.

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Ciò significa che sarà possibile espropriare anche beni diversi da quelli che costituiscono il prezzo o il profitto del reato, per un valore a essi corrispondente, nel caso in cui questi ultimi non vengano individuati. I beni confiscati saranno posti “nella disponibilità della pubblica amministrazione competente per la bonifica dei luoghi”. Tale misura, tuttavia, va esclusa nel caso in cui l’imputato abbia messo in sicurezza o, ove necessario, abbia effettuato la bonifica e il ripristino dello stato dei luoghi.

Rispetto al passato, con la legge 22 maggio 2015, n. 68, i responsabili legali rischiano pene severissime (reclusione per oltre vent’anni), così come le imprese, la cui responsabilità amministrativa ex Dlgs 231/2001 si applica severamente anche per i delitti ambientali.

Con l’applicazione della legge n.68 iniziano ad essere evidenti i primi risultati per l’ambiente. I dati del Rapporto Ecomafia 2018 di Legambiente vedono quasi raddoppiati il numero dei nuovi delitti contestati dalle forze dell’ordine, che passano da 173 a 303, con una impennata netta del 75%, frutto di 4.578 controlli effettuati.

Nella procedura del Kit documentale 14001:2015 di Winple dedicata agli obblighi di conformità, relativamente all’art.25-undecies del D.Lgs231/01 trovi gli ecoreati unitamente a tutti gli altri reati ambientali aggiornati.

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