Il danno ambientale è previsto nella parte VI del D.Lgs. 152/2006. Secondo l’art.300 del D. Lgs.152/2006 per danno ambientale si intende qualunque deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima.
La Direttiva europea 2004/35/UE ha istituito nell’Unione Europea un quadro giuridico per il quale vale il principio “chi inquina paga”.
Il danno in questo caso, secondo la Direttiva, può essere:
- Danno alle specie e agli habitat naturali protetti, vale a dire qualsiasi danno che produca significativi effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole di tali specie e habitat. L’entità di tali effetti è da valutare in riferimento alle condizioni originarie, tenendo conto dei criteri dettati dalla medesima direttiva
- Danno alle acque, ossia qualsiasi danno che incida in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico o quantitativo o il potenziale ecologico delle acque interne (sia superficiali che sotterranee), nonché sullo stato ambientale delle acque marine
- Danno al terreno, vale a dire qualsiasi contaminazione del terreno che crei un rischio significativo di effetti negativi sulla salute umana a seguito dell’introduzione diretta o indiretta nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nel suolo.
In base a tale direttiva, la responsabilità per il danno ambientale si profila in due circostanze:
Quella del danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell’allegato III della direttiva, quali:
- Industrie energetiche
- Produzione e trasformazione dei metalli
- Industrie minerarie
- Industrie chimiche
- Gestione dei rifiuti
- Produzione su larga scala di cellulosa, carta e cartone, tintura tessile e concerie
- Produzione su larga scala di cibo, carne e prodotti a base di latte e il danno ambientale a specie protette e habitat naturali (o minaccia imminente di questo) causato da una delle attività professionali non elencate nell’allegato III, in caso di comportamento doloso o colposo della società.
In applicazione del principio comunitario “chi inquina paga”, il D.lgs 152/2006 stabilisce che i costi necessari per realizzare le misure di prevenzione e ripristino ambientale sono posti a carico dell’operatore responsabile del danno.
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Nel caso in cui il responsabile rimanga inerte e siano anticipate delle spese per garantire un intervento immediato è possibile esercitare l’azione di rivalsa per il recupero dei costi anche grazie a garanzie reali o fideiussioni bancarie.
Azione di prevenzione
Secondo l’art.304 intitolato “azione di prevenzione” quando un danno ambientale non si è ancora verificato ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l’operatore interessato deve comunicare la situazione al Comune, alla Provincia e alla Regione del territorio in cui ci si aspetta l’evento lesivo e al Prefetto.
La comunicazione deve riguardare:
- Le generalità dell’operatore
- Le caratteristiche del sito interessato
- La descrizione degli interventi da eseguire
A seguito della comunicazione l’operatore deve provvedere a proprie spese a far eseguire gli interventi di prevenzione e di messa in sicurezza.
Ove l’operatore non provvedesse, il Ministro provvede ad adottare le misure necessarie per la prevenzione del danno esercitando poi il diritto di rivalsa verso chi abbia causato o concorso a causare le spese.
Ripristino ambientale
In base all’art. 305 del codice ambiente, l’operatore, oltre agli obblighi di comunicazione deve provvedere a:
- Intraprendere le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere e eliminare, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno allo scopo di limitare i pregiudizi ambientali e gli effetti nocivi sulla salute umana
- Adottare misure di ripristino indicata dal codice all’art. 308. Questo articolo rimanda all’allegato 3 della parte sesta del D.Lgs.152/2006 che elenca gli obiettivi, le finalità e le modalità di scelta tra le diverse ipotesi di riparazione. L’operatore, non oltre 30 giorni dall’evento dannoso, deve indicare al Ministro le azioni che ritiene più opportune per il ripristino dell’ambiente e quest’ultimo decide quali adottare.
Il risarcimento del danno ambientale
In base all’art. 311 del D.Lgs.152/2006, il Ministro dell’ambiente agisce per il risarcimento del danno ambientale. Quando il danno è stato cagionato da operatori questi sono obbligati ad adottare misure di riparazione. In questo caso abbiamo una azione risarcitoria in forma specifica. Se queste misure di riparazione risultino omesse o praticate solamente parzialmente o praticate in maniera difforme rispetto a quanto determinato, il Ministro dell’ambiente determina i costi necessari per la completa attuazione delle misure e agisce nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti. In quest’ultimo caso abbiamo un risarcimento per equivalente patrimoniale.